La Corte di Cassazione Civile, sezione 5, ha emesso un’ordinanza in merito a un ricorso presentato da un’azienda contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. La controversia riguardava un accertamento di imposte effettuato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una verifica fiscale. L’azienda aveva presentato un’istanza di accertamento con adesione, che non era stata accettata, e successivamente aveva proposto un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere e aveva accettato il ricorso, rilevando l’illegittimità dell’accertamento per l’omesso preventivo contraddittorio. La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e ha rilevato che la controversia era stata definita ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 130 del 2022. Pertanto, il processo è stato dichiarato estinto.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento alla società, che aveva successivamente presentato un’istanza di accertamento con adesione. L’Ufficio aveva annullato parzialmente l’atto impositivo e aveva ricalcolato il reddito di impresa ai fini delle imposte sul reddito. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, rilevando l’illegittimità dell’accertamento per l’omesso preventivo contraddittorio. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e ha dichiarato estinto il processo.
La Corte ha inoltre stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che, in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato. Il processo è stato dichiarato estinto e la decisione è stata presa in Roma, il 22 ottobre 2025.

