La Corte di Cassazione, sezione 5, ha emesso un’ordinanza interlocutoria nel procedimento iscritto al numero 4806. Il presidente dell’udienza era il dottor COGNOME NOME, mentre il relatore era il dottor NOME. La pubblicazione dell’ordinanza risale al 23 febbraio 2024.
La controversia verte su un ricorso presentato da COGNOME NOME contro la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, che aveva parzialmente accolto il suo appello contro un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2007. La CTR aveva imputato a COGNOME NOME i redditi accertati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, società a base ristretta.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, illustrati in una successiva memoria. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con un controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 febbraio 2024.
Con il primo motivo, COGNOME NOME deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2729 del codice civile, per irragionevole applicazione del metodo induttivo. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, n. 5) del codice di procedura civile.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la perplessità della motivazione, l’illogicità manifesta e la falsa applicazione dell’articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli articoli 51 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 del codice di procedura civile e dell’articolo 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Corte di Cassazione ha ritenuto necessaria la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al numero NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’avviso di accertamento nei confronti della società, e l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito. Pertanto, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta, disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche. La decisione è stata presa a Roma il 9 febbraio 2024.

