La Corte di Cassazione, Sezione 2, ha emesso una sentenza in data 19/01/2024, relativa al ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 02/02/2023. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
L’imputato era stato condannato per il delitto di rapina dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Livorno con sentenza del 3/04/2018. La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la condanna, e l’imputato aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. In particolare, ha ritenuto che la difesa non avesse individuato travisamenti probatori idonei a disarticolare il complessivo ragionamento delle due decisioni di merito, e che la Corte di Appello avesse motivato correttamente la sua decisione.
La Corte di Cassazione ha anche ritenuto che l’imputato non avesse prodotto la copia delle sentenze relative ai reati già giudicati, come richiesto dalla legge, e che quindi il motivo relativo alla continuazione fra il delitto di rapina e gli altri reati fosse inammissibile per carenza di interesse.

