Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce regole più stringenti e condizionalità per i beneficiari delle indennità di disoccupazione come Naspi, Dis-Coll e Iscro. L’obiettivo è quello di legare il mantenimento del sostegno economico all’impegno attivo nella ricerca di una nuova occupazione.
Il fulcro operativo di questa riforma è la piattaforma digitale Siisl, alla quale i percettori degli assegni devono iscriversi obbligatoriamente. I beneficiari devono caricare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale. In caso di mancata adesione, si rischia una decurtazione della mensilità o la decadenza completa dall’assegno.
Dopo l’iscrizione digitale, i percettori di Naspi e Dis-Coll devono recarsi presso il Centro per l’impiego territoriale per firmare il Patto di servizio personalizzato entro quarantacinque giorni. La presenza fisica a questo appuntamento è considerata un requisito imprescindibile per continuare a percepire il sussidio.
La riforma introduce anche nuove regole per la gestione delle offerte di lavoro proposte tramite la piattaforma. Un’offerta è definita vincolante se rispetta quattro parametri di idoneità: settore coerente con il profilo del disoccupato, mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, retribuzione pari o superiore a quella dell’ultimo rapporto di lavoro e sede di lavoro entro 20 chilometri dall’ultimo impiego. Il rifiuto di un’offerta che soddisfi tutti e quattro i criteri comporta la decadenza immediata dall’assegno.
In caso di offerte lavorative che non soddisfino pienamente tutti i requisiti, ma mantengano comunque una coerenza con il profilo del disoccupato, la normativa prevede un margine di flessibilità ridotto. Vengono consentiti fino a due rifiuti senza conseguenze dirette sulla prestazione, ma al terzo rifiuto l’accettazione dell’offerta diventa obbligatoria, pena la perdita definitiva del sussidio.
I percettori che subiscono la decadenza dall’assegno possono presentare ricorso, adducendo motivazioni di natura personale o familiare che abbiano impedito l’accettazione dell’offerta. In caso di conferma della perdita del sussidio, il soggetto dovrà attendere due mesi prima di poter inoltrare una nuova richiesta per l’indennità.

