La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a base ristretta sta diventando un comodo riflesso condizionato che non sempre risponde a una logica corretta e coerente. Questa presunzione nasce come strumento di contrasto all’evasione, ma viene spesso utilizzata come scorciatoia logica per colmare lacune probatorie dell’Amministrazione Finanziaria.
Il “delta” tra ricavi accertati e dichiarati viene trattato come se fosse automaticamente un utile occulto, che si dà per assodato che sia finito nelle tasche dei soci, solo perché la ristretta base partecipativa sembra sufficiente a trasformare ogni scostamento contabile in reddito personale dei soci stessi. Tuttavia, l’ordinanza della Cassazione del 19 settembre rappresenta un’importante battuta d’arresto, ricordando che il socio può contestare la presunta distribuzione e aggredire il presupposto stesso, ossia l’esistenza del maggior reddito in capo alla società.
Questa linea difensiva diventa fondamentale in quanto, se il fatto generatore cade, non resta nulla da imputare ai soci. Il corto circuito logico che si è consolidato negli ultimi anni è evidente nella casistica attenzionata dalla pronuncia citata, in cui un verbale di constatazione della Guardia di Finanza, spesso costruito su valori o ricostruzioni induttive aggressive, porta a conclusioni affrettate sulla presunta distribuzione di utili.

