Il Decreto Milleproroghe è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene diverse misure in materia di sanità. Le proroghe interessano il personale sanitario, con conferme fino alla fine del 2026 delle regole per l’accesso ai concorsi per dirigenti chimici e medici di emergenza-urgenza.
Inoltre, viene esteso lo “scudo penale” in caso di grave carenza di organico e vengono mantenute le agevolazioni per l’assunzione di specializzandi e laureati tramite incarichi autonomi. Un’ulteriore proroga riguarda i limiti di età per la nomina dei direttori generali delle Asl, fissati a 68 anni.
Il decreto posticipa di oltre un anno l’introduzione del sistema nazionale per la valutazione della non autosufficienza e ridisegna i tempi della riforma dei Punti Unici di Accesso nelle Case della Comunità. I veterinari autorizzati potranno svolgere le attività per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale fino al 31 dicembre 2026.
I laureati in Medicina abilitati potranno proseguire l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti fino al 31 dicembre 2026. Si proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale per limitare la responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai soli casi di colpa grave.
Fino al 31 dicembre 2026 verranno considerati i requisiti anagrafici per l’ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico. Il limite anagrafico dei 68 anni per l’accesso nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali viene esteso fino al 31 dicembre 2026.
Vengono estesi fino al 31 dicembre 2026 gli attuali requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l’accesso alla dirigenza medica del Ssn per Medicina d’emergenza-urgenza. Viene estesa al 31 dicembre 2026 anche la norma che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Ssn, in possesso dei requisiti di pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale.
Non si applicano le incompatibilità per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione fino al 31 dicembre 2026. Per rafforzare i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d’attesa, gli enti del Ssn potranno continuare anche per tutto il 2026 a conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, anche mediante proroga.
La disciplina riguardante il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026. Al decreto legislativo recante i divieti di utilizzo del modello animale viene abrogata la parte in cui si vietavano le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti e per le ricerche sulle sostanze d’abuso. Un animale già usato in una o più procedure può essere riutilizzato in altre procedure solo se la procedura successiva è classificata come “lieve” o “non risveglio”. Questa misura si applica dal 1° gennaio 2026.

