Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, garantendo una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 2025, con percentuali che variano nel tempo. Questa detrazione si affianca ad altre già esistenti, come quelle per la riqualificazione energetica e il recupero edilizio, inclusi interventi antisismici. Le percentuali sono: 110% fino al 31 dicembre 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025.
Recentemente, con la sentenza n. 2908/2023, il Tribunale di Torino ha stabilito punti cruciali riguardo ai diritti dei committenti che non hanno potuto usufruire del superbonus a causa di inadempimenti da parte delle imprese esecutrici. In tali situazioni, si può richiedere un risarcimento per il danno subito, configurato come “perdita di chance”, un concetto consolidato nel sistema giuridico italiano. Questo danno è ritenuto risarcibile ogni volta che venga compromesso un vantaggio economico atteso.
Tuttavia, l’importo del risarcimento sarà ridotto qualora il committente possa dimostrare di avere la possibilità di accedere ad altre detrazioni fiscali, anche se di valore inferiore. In aggiunta, se l’impresa non consente l’accesso al Bonus 110%, il committente ha la facoltà di richiedere un risarcimento. Successivamente, potrà altresì accedere ad altre detrazioni ordinarie, come quelle del 65% o del 50%.
Il risarcimento finale sarà calcolato come la differenza tra l’importo che il committente avrebbe avuto diritto di ricevere con il Superbonus e quello ottenibile tramite le detrazioni ordinarie. Questa sentenza offre una guida importante per i consumatori riguardo ai diritti e alle possibilità di risarcimento in caso di problemi con le aziende esecutrici dei lavori di ristrutturazione legati al Superbonus. A tal proposito, è fondamentale che i committenti siano consapevoli dei loro diritti, affinché possano tutelarsi adeguatamente in caso di eventuali inadempienze.