La Corte di Cassazione Civile, Sezione 5, ha emesso un’ordinanza in merito a un ricorso presentato da una società contro un avviso di accertamento dell’Ufficio delle Entrate. La società, rappresentata dalla socia di maggioranza, aveva impugnato l’avviso di accertamento sostenendo che l’Ufficio aveva agito oltre i termini previsti dalla legge e che non era stato instaurato il contraddittorio necessario con la società.
Il ricorso è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento. La società ha quindi presentato un ricorso in Cassazione, sostenendo che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era viziata da errori di diritto e di procedura.
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e ha respinto le doglianze della società. In particolare, ha stabilito che l’avviso di accertamento era stato notificato entro i termini previsti dalla legge e che non era necessario instaurare il contraddittorio con la società, in quanto il ricorso era stato presentato solo dalla socia di maggioranza.
La Corte ha inoltre respinto la doglianza relativa alla motivazione della sentenza, sostenendo che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era chiara e sufficientemente motivata. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata a pagare le spese del giudizio.

